Art. 11.
(Regolamento di attuazione).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa invia al Parlamento, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti, lo schema del regolamento recante le norme per il processo di programmazione del Ministero della difesa e degli stati maggiori, in attuazione di quanto previsto dalla presente legge.
      2. Le Commissioni parlamentari competenti di cui al comma 1 esprimono il proprio parere entro sessanta giorni dall'assegnazione dello schema del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali il parere si intende favorevolmente espresso.